Archive for the ‘lavoratori distaccati’ Category

Recensioni e Commenti sul mio ultimo libro – E Interviste

novembre 21, 2021

 

QUI DI SEGUITO – dopo una mia breva Presentazione di questo mio ultimo libro L’Unione Europea Origini Presente Prospettive future Edizioni SIMPLE 2021 –  commenti e recensioni  di professori, giornalisti, esperti, dirigenti sindacali, ecc.   Il volume e’ acquistabile dall’editore(SIMPLE) e sui principali bookshop on line, e in alcune librerie fisiche quali -a Roma- la Libreria Minerva a Piazza Fiume e la Libreria Mondadori in via Piave. (more…)

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UE e lavoratori distaccati

luglio 16, 2018

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Un lavoratore distaccato è un dipendente che viene inviato dal suo datore di lavoro a prestare temporaneamente servizio in un altro Stato membro dell’UE.  I lavoratori distaccati nell’Unione – secondo statistiche del Parlamento europeo –  erano 2,3 milioni nel 2016.  Il fenomeno del distacco è aumentato del 69% tra il 2010 e il 2016. Imprese italiane hanno distaccato all’estero 114.515 i lavoratori, di cui il 18,7% in Francia, il 10,2% in Germania e il 36,6% al di fuori dell’Unione, in Svizzera. Sono invece 61.321 i lavoratori distaccati in Italia, più della metà provenienti dalla Germania (18,8%), dalla Francia (18,3%) e dalla Spagna (14%).

Il 9 luglio 2018,  è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale UE la Direttiva n. 957 del 28 giugno 2018 – che apporta modifiche alla Direttiva n. 96/71 sul distacco transnazionale del lavoratori – alla cui adozione si sono fortemente opposte, sia le organizzazioni datoriali  europee,  sia  i  paesi dell’Est (“esportatori” di manodopera a basso costo).  Qui di seguito il suo link:

https://www.chiomenti.net/public/files/0/Direttiva-UE-2018-957-sul-distacco-dei-lavoratori.pdf.

Gli Stati membri UE dovranno adeguare le normative nazionali essere entro il 30 luglio  2020.

La nuova direttiva traccia una rotta chiara verso un’Europa più sociale, con una concorrenza più equa tra imprese e con un miglioramento dei diritti dei lavoratori. Anche se non esente da criticità, – segnando una svolta – la direttiva riflette il “principio che lo stesso lavoro nello stesso posto dovrebbe essere retribuito allo stesso modo”. E cambia, in modo significativo, l’approccio UE al problema del dumping salariale. 

La direttiva stabilisce nuovi limiti di durata massima del distacco transnazionale, fissati in 12 mesi, con  possibilità di proroga di 6 mesi. Trascorso tale termine, il lavoratore può restare o lavorare nel Paese ospitante, ma dovrà a quel punto essere soggetto all’intera normativa sul lavoro vigente in quello Stato.

La direttiva prevede inoltre nuove regole per la retribuzione da corrispondere ai lavoratori distaccati all’estero.  A tutti i lavoratori distaccati si applicheranno le norme del Paese ospitante in materia di retribuzione. Gli Stati membri dovranno, inoltre, applicare anche i contratti collettivi regionali o settoriali, se di ampia portata e rappresentativi (finora applicati solo nel settore delle costruzioni).  La finalità è quella di garantire una migliore protezione dei lavoratori distaccati e una concorrenza leale tra imprese.  

Il versamento dei contributi (previdenziali e pensionistici) a favore del lavoratore distaccato va effettuato nel Paese di origine, mentre la retribuzione è quella del paese ospitante. In altri termini, il distacco permette a una società di inviare in un altro Stato dell’Unione un proprio lavoratore, versando i contributi nel Paese d’origine: questo principio è stato criticato, negli ultimi anni, dopo l’allargamento della Unione ai paesi dell’Est, poiché questi ultimi hanno costi previdenziali e salariali assai più bassi dei paesi dell’Ovest (la Francia, ma anche l’Italia, li hanno accusati di dumping sociale, inviando propri lavoratori all’Ovest, in particolare nei settori dell’edilizia e dei trasporti).

Superato il periodo massimo, devono essere applicate  –  in toto –  le regole del Paese in cui si svolge la prestazione di lavoro.

In caso di distacco fraudolento, ad esempio operato da una società di comodo, gli Stati membri dovrebbero cooperare per garantire che i lavoratori distaccati siano protetti perlomeno dalle tutele contenute nella direttiva.

Al settore dei trasporti si applicherà la legislazione settoriale specifica, inclusa nel Pacchetto mobilità, una volta che sarà approvata. Fino ad allora, sarà applicata – per il settore – la direttiva del 1996.

Tra i punti critici di questa nuova direttiva, un Nota della CGIL sottolinea quanto segue:

  • sono state cancellate le regole su appalti e sub-appalti previste nella proposta iniziale della Commissione;
  • si legittima la catena dei distacchi: l’impresa utilizzatrice può, a sua volta, distaccare il lavoratore somministrato in altro Stato membro (art. 1 della nuova Direttiva);
  • il periodo di distacco di 12 mesi può sempre essere esteso a 18 mesi (nuovo par. 1-bis dell’art. 3);
  •  dopo questo periodo si applica la regola della parità di trattamento ma NON per ​alcune materie (es. procedure, formalità e condizioni per la conclusione e la cessazione del contratto di lavoro) e per i contratti aziendali e territoriali​;
  •  qualsiasi disposizione applicabile ai lavoratori distaccati nel contesto di un distacco superiore a 12 ​(​o 18 mesi​) deve ​inoltre essere compatibile con la liber​a prestazione di servizi;
  • i contratti collettivi nazionali conclusi dalle organizzazioni sindacali più rappresentative possono essere applicati SOLO se viene garantita la parità di trattamento tra imprese (nuovo paragrafo 8 dell’art. 3);
  •  le indennità di trasferta sono pagate secondo la legge dello Stato d’origine;
  • continuano a mancare sanzioni in caso di mancata cooperazione tra Stati membri;
  • continuano a mancare sanzioni in caso di distacco illegittimo;
  • la nuova direttiva non si applica al settore dei trasporti.

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UE – Nuove proposte per l’equità sociale nell’Ue: un’Autorità europea del lavoro e garanzie nell’accesso alla protezione sociale

marzo 20, 2018

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L’ Europa è oramai in costante crescita e l’occupazione è in aumento, ma c’e molto  da fare per garantire che la crescita sia  (oltre che piu’ verde e socialmente sostenibile) più inclusiva, e  a vantaggio di tutti.

A tal fine, il nuovo Pacchetto sull’equità sociale va nel senso giusto.

In sintesi,  questo nuovo  pacchetto  propone alcune azioni per realizzare ulteriormente il pilastro europeo dei diritti sociali. E prevede:

  • l’istituzione di un’Autorità europea del lavoro, iniziativa volta, tra l’altro, a garantire l’accesso alla protezione sociale a tutti i lavoratori compresi gli autonomi;

  • e una Comunicazione sul monitoraggio dell’attuazione del Pilastro europeo dei diritti sociali, che sarà collegata al Semestre europeo di Coordinamento delle politiche.

UN’ AUTORITA’ EUROPEA DEL LAVORO (NUOVA AGENZIA DECENTRATA DELL’UE)   –  La sua proposta (che mira a supportare cittadini, imprese e amministrazioni nazionali «a trarre il massimo beneficio dalla libertà di circolazione e a garantire un’equa mobilità del lavoro») passerà ora all’esame del Parlamento europeo e del Consiglio.  La Commissione europea auspica che possa diventare operativa nel 2019.  Tre i suoi obiettivi:

Fornire a cittadini e imprese Informazioni su posti di lavoro, apprendistati, programmi di mobilità, assunzioni e corsi di formazione, e allo stesso tempo fornire indicazioni su diritti e obblighi connessi alla possibilità di vivere e lavorare in un altro Stato membro.

Sostenere la Cooperazione tra autorità nazionali in situazioni transfrontaliere, aiutandole a garantire che le norme europee in materia di mobilità siano attuate efficacemente. Alcune norme attualmente in vigore, ad esempio quelle sul Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e sul distacco di lavoratori per la prestazione di servizi, saranno modificate e sarà importante accertarsi che possano essere applicate in modo equo, semplice ed efficace in tutti i settori economici.

Mettere a disposizione Servizi di mediazione e agevolare la Risoluzione di controversie transfrontaliere, ad esempio nei casi di ristrutturazione aziendale che interessano diversi Stati.

Per istituire rapidamente l’Autorità europea del lavoro, che sarà una nuova Agenzia decentrata dell’Ue dopo una prima fase di lavoro a Bruxelles, la Commissione ha costituito un Gruppo consultivo «composto dai portatori d’interessi principali con l’incarico di studiare gli aspetti pratici dell’attività futura».

ACCESSO (PER TUTTI) – ALLA PROTEZIONE SOCIALE – Al fine di adattare i Sistemi di protezione sociale alle evoluzioni del mercato del lavoro  – in cui attualmente quasi il 40% degli occupati non ha un contratto a tempo pieno e indeterminato o è un lavoratore autonomo con conseguente scarsa o nulla assicurazione contro la disoccupazione o accesso ai diritti pensionistici – la Commissione ha presentato anche una Raccomandazione sull’accesso alla protezione sociale per tutti i lavoratori.  La proposta prevede di:

  • colmare i divari nella copertura formale, garantendo che i lavoratori subordinati e i lavoratori autonomi in condizioni paragonabili possano aderire ai corrispondenti Sistemi di sicurezza sociale;

  • offrire loro una copertura effettiva adeguata, in modo che possano far valere diritti a prestazioni adeguati;

  • facilitare il trasferimento dei diritti a prestazioni di sicurezza sociale da un posto di lavoro all’altro;

  • fornire ai lavoratori subordinati e autonomi informazioni sui loro diritti e obblighi in merito alle prestazioni di sicurezza sociale.

MONITORAGGIO DELL’ATTUAZIONE DEL PILASTRO EUROPEO DEI DIRITTI SOCIALI anche attraverso l’integrazione delle priorità del Pilastro all’interno del Semestre europeo di Coordinamento delle politiche. È proposto – ad esempio – un esame dei risultati conseguiti in ambito sociale e in materia di occupazione utilizzando un nuovo quadro di valutazione della situazione sociale, «che riproduce le tendenze e le prestazioni degli Stati membri dell’Ue nei tre settori di principi del pilastro europeo dei diritti sociali»:

  • pari opportunità e accesso al mercato del lavoro

  • condizioni di lavoro eque

  • protezione e inclusione sociali

PRIMI COMMENTI DEI SINDACATI EUROPEI – Questo nuovo Pacchetto della Commissione – ha dichiarato il Segretario generale della Confederazione europea dei sindacati (Ces), Luca Visentini – offre «opportunità per ridurre disuguaglianze e precarietà. E dovrebbe apportare reali miglioramenti ai lavoratori e assicurare che i principi del Pilastro europeo dei diritti sociali siano implementati attraverso misure vincolanti che fanno una differenza positiva nella vita delle persone, anche se c’è ancora molto da fare per affrontare l’equità sociale (a livello Ue e degli Stati membri, e con il pieno coinvolgimento di datori di lavoro e sindacati a tutti i livelli)”.

Un’Autorità europea del lavoro – precisa la CES – «è chiaramente necessaria per combattere le frodi sociali transfrontaliere», ma non deve essere un altro strumento del mercato interno. «Deve trattarsi di proteggere i lavoratori e rispettare i sistemi nazionali di relazioni industriali».

Anche la Raccomandazione sull’accesso alla protezione sociale è giudicata positivamente dai sindacati europei: «offre la speranza di un’adeguata protezione per tutti i lavoratori indipendentemente dal loro status professionale, dal tipo di contratto o dalla sua durata, compresi i liberi professionisti e i lavoratori autonomi».

 

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La revisione della direttiva Ue sui lavoratori distaccati

settembre 4, 2017

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Mio breve articolo su il Giornale dei Comuni:

http://www.gdc.ancitel.it/lavoratori-distaccati-in-europa-ce-dumping-salariale/

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